Provider e Sponsor nel sistema ECM: sponsorizzazione o conflitto d’interesse?

Nel Sistema ECM un evento formativo è sponsorizzato quando un Provider, per l’erogazione dell’ evento, si avvale di finanziamenti, risorse o servizi di un soggetto privato (Sponsor commerciale) in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante. Si configura invece “altro finanziamento” quando un soggetto non chieda al Provider alcuna pubblicità in cambio del proprio contributo economico per lo svolgimento di un evento. Un regolare contratto definisce il rapporto tra Provider e Sponsor e deve essere disponibile (agli atti dell’evento) per i controlli da parte della CNFC.

Il Punto 3 del “Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell’Accordo S/R del 5 Novembre 2009”, regolamenta le attività di  pubblicità, sponsorizzazione e conflitto d’interessi, al fine di garantire “correttezza e trasparenza” delle attività di finanziamento. Di seguito si riporta uno schema riepilogativo di quanto disciplinato dal Regolamento relativamente alla Pubblicità, Sponsorizzazione e Conflitto d’interesse:

Pubblicità

  • La pubblicità e le attività promozionali NON devono interferire né disturbare l’attività ECM.
  • E’ vietata la pubblicità per specifici prodotti di interesse sanitario (farmaci, strumenti, dispositivi medico-chirurgici, etc.) nelle sedi di attività ECM (residenziale) tale pubblicizzazione è consentita in sedi adiacenti a quelle dedicate alla formazione ECM.
  • E’ vietata la pubblicità per specifici prodotti di interesse sanitario nei materiali didattici dei corsi FAD, nei depliant e programmi di attività ECM.
  • Nel materiale cartaceo (giornali, syllabus, pubblicazioni, etc.) nessuna pubblicità può essere presente nelle pagine dedicate all’attività ECM e neanche nelle pagine adiacenti al programma e/o agli strumenti didattici correlati (ad es: pagine dedicate alla valutazione). Per il materiale informatico e audio – visivo nessuna pubblicità può essere inserita (sotto forma di “finestre”, videate, spot promozionali, etc.) durante lo svolgimento del programma educativo. In entrambi i casi, attività di pubblicità possono essere inseriti solo all’inizio o alla fine.
  • Nelle attività formative ECM (RES e FAD) devono essere indicati i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi) e non può essere riportato alcun nome commerciale, anche se non correlato con l’argomento trattato.

 

Sponsorizzazione

  • E’ obbligatorio stipulare un contratto formale tra sponsor e provider
  • Lo sponsor NON può effettuare pagamenti/rimborsi ai docenti/tutor
  • Il reclutamento dei partecipanti/discenti NON deve avere interferenze dello sponsor
  • Il Provider deve garantire la riservatezza degli elenchi e indirizzi dei partecipanti che NON possono essere trasmessi allo sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali.

 

Conflitto d’interessi

Organizzatori/Provider

  • Nessun soggetto che produca, distribuisca, commercializzi e pubblicizzi prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dietetici, dispositivi e strumenti medici può organizzare e gestire, direttamente o indirettamente, eventi e programmi ECM. Queste regole valgono anche per i partner legati da contratto ai provider.
  • I componenti degli organi direttivi ed i responsabili (scientifico, amministrativo, informatico) dei provider non possono avere interessi o cariche in aziende con interessi commerciali nel settore della Sanità.
  • L’Industria dei farmaci e degli strumenti medicali può essere sponsor di un Provider o di un evento/programma ECM secondo regole e contratti trasparenti.

Relatori/Docenti

docente corsi ecm

  • E’ richiesta la trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti con soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario (dichiarazione esplicita dell’interessato relativa agli ultimi 2 anni).
  • Rimborsi spese e compensi devono essere pagati dal Provider (secondo formale regolamento interno).
  • Per ogni evento o programma ECM devono essere resi disponibili tutte le convenzioni ed i contratti di sponsorizzazione che indichino in modo esplicito le obbligazioni di entrambi i contraenti. Tutta la documentazione relativa alle sponsorizzazioni ed al Conflitto di interessi deve essere conservata dal Provider per almeno 5 anni.

Oltre alla dichiarazione di ogni eventuale supporto economico, il Provider deve assicurare, in ogni caso, la presenza di uno specifico questionario sulla qualità percepita in cui i discenti possano indicare se hanno percepito influenza di conflitto di interessi nel materiale. Tali questionari non vanno inviati alla Commissione nazionale per la formazione tramite mail, ma devono essere tenuti agli atti per poterne attingere i dati  per i report statistici richiesti nella Relazione dell’attività annuale formativa. La compilazione delle schede di gradimento, da parte di ognuno dei partecipanti, è condizione indispensabile perché il Provider possa attestare al discente – che ha superato il test di valutazione – l’assegnazione dei crediti ECM.

A cura di ITLAV

 

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